Condizioni generali di contratto
- Condizioni generali di contratto AVB da scaricare (PDF)
Stato 01.03.2023
AVVISO IMPORTANTE: TRADUZIONE DEI SERVIZI
La seguente traduzione in italiano delle nostre Condizioni generali di vendita ha il solo scopo di facilitare la comprensione da parte dei nostri partner commerciali di lingua francese. Solo la versione originale in tedesco delle presenti Condizioni generali di vendita è valida e giuridicamente vincolante. Si applica il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Il foro competente, nella misura consentita dalla legge, è il tribunale della sede della nostra azienda a 48619 Heek (Germania).
§ 1 Ambito di applicazione, forma
(1) Le presenti Condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirenti”). Le CGV si applicano solo se l’Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
(2) Le CGV si applicano in particolare ai contratti relativi alla vendita e/o alla consegna di beni mobili (“merce”), indipendentemente dal fatto che la merce sia prodotta da noi o acquistata da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Salvo diversamente concordato, le CGV nella versione valida al momento dell’ordine dell’acquirente o, in ogni caso, nell’ultima versione comunicatagli in forma scritta, si applicano come accordo quadro anche per contratti futuri di natura simile, senza che sia necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGA. Condizioni generali di contratto dell’acquirente divergenti, contrarie o integrative diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui ne abbiamo espressamente accettato la validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se l’acquirente fa riferimento alle sue CGA nell’ambito dell’ordine e noi non lo contraddiciamo espressamente.
(4) Gli accordi individuali (ad es. contratti quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e le indicazioni contenute nella nostra conferma d’ordine hanno la precedenza sulle CGA. In caso di dubbio, le clausole commerciali devono essere interpretate in conformità con gli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) nella versione valida al momento della conclusione del contratto.
(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni dell’acquirente rilevanti ai fini giuridici in relazione al contratto (ad es. fissazione di termini, segnalazione di difetti, recesso o riduzione) devono essere presentate per iscritto. La forma scritta ai sensi delle presenti CGA comprende la forma scritta e testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano invariati i requisiti di forma previsti dalla legge e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione di chi effettua la dichiarazione.
(6) I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge hanno solo scopo chiarificatore. Anche senza tale chiarimento, le disposizioni di legge si applicano nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo fornito all’acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, riferimenti alle norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti, anche in formato elettronico, sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e d’autore.
(2) L’ordine della merce da parte dell’acquirente è considerato un’offerta contrattuale vincolante. Salvo diversamente specificato nell’ordine, siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro 14 giorni dal suo ricevimento.
(3) L’accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d’ordine) o tramite consegna della merce all’acquirente.
§ 3 Termini di consegna e ritardi nella consegna
(1) Il termine di consegna viene concordato individualmente o da noi specificato al momento dell’accettazione dell’ordine. In caso contrario, il termine di consegna è di circa 4 mesi dalla conclusione del contratto.
(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi non imputabili a noi (indisponibilità della prestazione), ne informeremo immediatamente l’acquirente e comunicheremo contemporaneamente il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile nemmeno entro il nuovo termine di consegna, siamo autorizzati a recedere in tutto o in parte dal contratto; rimborseremo immediatamente qualsiasi corrispettivo già versato dall’acquirente. La non disponibilità della prestazione si verifica, ad esempio, in caso di mancata consegna tempestiva da parte dei nostri fornitori, se abbiamo concluso un’operazione di copertura congruente, in caso di altri disturbi nella catena di fornitura, ad esempio per cause di forza maggiore, o se in singoli casi non siamo obbligati all’approvvigionamento.
(3) Il verificarsi del nostro ritardo nella consegna è determinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è tuttavia necessario un sollecito da parte dell’acquirente. In caso di ritardo nella consegna, l’acquirente può richiedere un risarcimento forfettario per il danno causato dal ritardo. Il risarcimento forfettario ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore della fornitura) per ogni settimana di calendario completa di ritardo, ma complessivamente non può superare il 5% del valore della fornitura della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l’acquirente non ha subito alcun danno o ha subito un danno notevolmente inferiore rispetto al risarcimento forfettario sopra indicato.
(4) Restano impregiudicati i diritti dell’acquirente ai sensi del § 8 delle presenti CGV e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell’obbligo di prestazione (ad es. a causa dell’impossibilità o dell’inaccettabilità della prestazione e/o dell’adempimento successivo).
§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, ritardo nell'accettazione
(1) La consegna avviene franco magazzino, che è anche il luogo di adempimento della consegna e di un’eventuale esecuzione successiva. Su richiesta e a spese dell’acquirente, la merce viene spedita ad un’altra destinazione (vendita per corrispondenza). Salvo diversamente concordato, siamo autorizzati a determinare autonomamente il tipo di spedizione (in particolare l’azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l’imballaggio). La merce ordinata viene generalmente consegnata senza dispositivi di protezione separati. L’acquirente ha la possibilità di ordinare tali dispositivi di protezione separatamente a proprie spese. I costi di imballaggio saranno addebitati separatamente. Gli imballaggi speciali rimangono di proprietà del fornitore e vengono addebitati a tariffe di noleggio basate sul costo effettivo; devono essere restituiti immediatamente al fornitore senza spese di trasporto.
(2) Il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce passa all’acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferisce già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o all’ente incaricato dell’esecuzione della spedizione. Se è stata concordata un’accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Anche per il resto, per un’accettazione concordata si applicano le disposizioni di legge del diritto dei contratti d’opera. La consegna o l’accettazione sono equiparate al ritardo dell’acquirente nell’accettazione.
(3) Se l’acquirente è in mora di accettazione, omette di fornire la propria collaborazione o la nostra consegna subisce un ritardo per altri motivi imputabili all’acquirente, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni che ne derivano, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). A tal fine calcoliamo un indennizzo forfettario basato sul prezzo di acquisto pari allo 0,5% per settimana di calendario fino a un massimo complessivo del 10% in caso di mancata accettazione definitiva, a partire dal termine di consegna o, in mancanza di un termine di consegna, dalla comunicazione della disponibilità della merce per la spedizione. L’importo forfettario non supera il danno prevedibile nel normale corso degli eventi. La prova di un danno maggiore e i nostri diritti legali (in particolare il rimborso delle spese aggiuntive, un adeguato risarcimento, la risoluzione del contratto) rimangono invariati; tuttavia, l’importo forfettario deve essere imputato a ulteriori richieste di risarcimento. L’acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o che il danno subito è stato notevolmente inferiore all’importo forfettario sopra indicato.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Salvo diversamente concordato nei singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della stipula del contratto, franco magazzino, più l’IVA prevista dalla legge.
Se il fornitore si è fatto carico dell’installazione o del montaggio e non è stato concordato diversamente, l’acquirente sostiene, oltre al compenso concordato, tutte le spese accessorie necessarie, quali le spese di viaggio, le spese di trasporto degli attrezzi manuali e dei bagagli personali, nonché le indennità giornaliere.
(2) In caso di vendita con spedizione (§ 4 comma 1), l’acquirente sostiene le spese di trasporto franco magazzino e le spese di un’eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall’acquirente. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell’acquirente.
(3) Il 15% del prezzo di acquisto deve essere versato entro 14 giorni dal ricevimento della conferma d’ordine. Il restante prezzo di acquisto deve essere versato entro 14 giorni dalla fatturazione e dalla consegna o dall’accettazione della merce. Tuttavia, anche nell’ambito di un rapporto commerciale in corso, siamo autorizzati in qualsiasi momento a effettuare una consegna, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato. Dichiareremo una riserva in tal senso al più tardi con la conferma d’ordine.
(4) Alla scadenza del termine di pagamento sopra indicato, l’acquirente cade in mora. Durante il periodo di mora, sul prezzo di acquisto maturano interessi al tasso di mora legale vigente. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni causati dal ritardo. Nei confronti dei commercianti, il nostro diritto agli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) rimane invariato.
(5) L’acquirente ha diritto alla compensazione o alla ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o sia incontestato. In caso di difetti della fornitura, restano impregiudicati i diritti dell’acquirente, in particolare ai sensi del § 7 comma 6 frase 2 delle presenti CGV.
(6) Se dopo la stipula del contratto risulta evidente (ad esempio tramite richiesta di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo di acquisto è compromesso dall’incapacità dell’acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni, abbiamo il diritto, in base alle disposizioni di legge, di rifiutare la prestazione e, se del caso, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). In caso di contratti relativi alla produzione di beni non sostituibili (prodotti su misura), possiamo dichiarare immediatamente il recesso; restano invariate le disposizioni di legge relative alla non necessità di fissare un termine.
§ 6 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti attuali e futuri derivanti dal contratto di vendita e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono essere cedute a terzi né costituite in garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L’acquirente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora venga presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza o qualora terzi abbiano accesso (ad es. pignoramenti) alle merci di nostra proprietà.
(3) In caso di comportamento dell’acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, del canone di locazione o del canone di leasing, siamo autorizzati, in conformità alle disposizioni di legge, a recedere dal contratto e/o a richiedere la restituzione della merce in base alla riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comporta contemporaneamente la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recedere dal contratto. Siamo inoltre autorizzati a mettere fuori servizio e a disattivare la merce tramite manutenzione a distanza. Se l’acquirente non paga il prezzo di acquisto, il canone di noleggio o il canone di leasing, possiamo far valere tali diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all’acquirente un termine adeguato per il pagamento senza successo o se tale fissazione di un termine è superflua secondo le disposizioni di legge.
(4) Fino a revoca ai sensi del punto (c) sottostante, l’acquirente è autorizzato a rivendere e/o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale. In tal caso si applicano in via integrativa le seguenti disposizioni.
(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti derivanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci per il loro intero valore, per cui noi siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà rimane valido, noi acquisiamo la comproprietà in proporzione al valore fatturato delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per il resto, al prodotto risultante si applica lo stesso trattamento riservato alla merce consegnata con riserva di proprietà.
(b) L’acquirente ci cede sin d’ora a titolo di garanzia i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto, nella misura totale o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’acquirente di cui al paragrafo 2 si applicano anche in relazione ai crediti ceduti.
(c) L’acquirente rimane autorizzato, insieme a noi, a riscuotere il credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintantoché l’acquirente adempie ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussiste alcuna carenza nella sua capacità di adempimento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che l’acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori (terzi). Inoltre, in questo caso siamo autorizzati a revocare all’acquirente il diritto di rivendere e trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà.
(d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell’acquirente libereremo le garanzie a nostra discrezione.
§ 7 Reclami dell'acquirente per difetti
(1) Salvo diversamente specificato di seguito, i diritti dell’acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (comprese consegne errate o incomplete, montaggio/installazione non corretti o istruzioni difettose) sono regolati dalle disposizioni di legge. In tutti i casi rimangono invariate le disposizioni di legge relative alla vendita di beni di consumo (§§ 474 e segg. BGB) e i diritti dell’acquirente derivanti da garanzie fornite separatamente, in particolare da parte del produttore.
(2) La nostra responsabilità per difetti si basa principalmente sull’accordo raggiunto in merito alla qualità e all’uso previsto della merce (compresi accessori e istruzioni), ad esempio che Bear-Cut può essere utilizzato esclusivamente con le lame speciali “Bear-Blades” previste a tale scopo. Ai fini del presente accordo, sono considerate descrizioni delle caratteristiche tutte le descrizioni dei prodotti e le informazioni fornite dal produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sul nostro sito Internet) al momento della conclusione del contratto. Se la qualità non è stata concordata, si valuterà in base alla normativa di legge se sussiste o meno un difetto (§ 434 comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche del produttore o per suo conto, in particolare nella pubblicità o sull’etichetta della merce, prevalgono sulle dichiarazioni di altri terzi.
(3) Nel caso di merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, siamo tenuti a fornire e, se necessario, aggiornare i contenuti digitali solo nella misura in cui ciò risulti espressamente da un accordo sulla qualità ai sensi del paragrafo 2. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore e di altri terzi.
(4) In linea di principio, non rispondiamo dei difetti che l’acquirente conosce al momento della stipula del contratto o che ignora per grave negligenza (§ 442 BGB). Inoltre, i diritti dell’acquirente in materia di difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e notifica (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di materiali da costruzione e altre merci destinate all’installazione o ad altre lavorazioni, l’ispezione deve essere effettuata in ogni caso immediatamente prima della lavorazione. Se al momento della consegna, dell’ispezione o in qualsiasi momento successivo si riscontra un difetto, è necessario comunicarcelo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili al momento dell’ispezione entro lo stesso termine dalla loro scoperta. Se l’acquirente omette di effettuare la corretta ispezione e/o di segnalare i difetti, la nostra responsabilità per i difetti non segnalati o segnalati in modo non tempestivo o non corretto è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge. Nel caso di merci destinate al montaggio, al fissaggio o all’installazione, ciò vale anche se il difetto è diventato evidente solo dopo la lavorazione corrispondente a seguito della violazione di uno di questi obblighi; in questo caso, in particolare, l’acquirente non ha diritto al rimborso dei relativi costi (“costi di smontaggio e montaggio”).
(5) Se la merce consegnata è difettosa, possiamo innanzitutto scegliere se provvedere alla riparazione del difetto (riparazione) o alla consegna di una merce priva di difetti (sostituzione). Se il tipo di riparazione da noi scelto è ingiustificabile per l’acquirente nel singolo caso, questi può rifiutarlo. Il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo ai sensi di legge rimane invariato.
(6) Abbiamo il diritto di subordinare l’adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto dovuto da parte dell’acquirente. L’acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionale al difetto.
(7) L’acquirente deve concederci il tempo e l’opportunità necessari per l’adempimento successivo dovuto, in particolare consegnandoci la merce contestata a fini di verifica. In caso di sostituzione, l’acquirente è tenuto a restituirci la merce difettosa su nostra richiesta, in conformità con le disposizioni di legge; l’acquirente non ha tuttavia diritto alla restituzione. L’adempimento successivo non comprende né lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della merce difettosa, né il montaggio, il fissaggio o l’installazione di una merce priva di difetti, se originariamente non eravamo tenuti a fornire tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti dell’acquirente al rimborso dei relativi costi (“costi di smontaggio e montaggio”).
(8) Le spese necessarie ai fini della verifica e dell’adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché, se del caso, i costi di smontaggio e montaggio, saranno da noi sostenuti o rimborsati in conformità con le disposizioni di legge e le presenti CGV, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, possiamo richiedere all’acquirente il rimborso delle spese sostenute per la richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto, se l’acquirente era a conoscenza o avrebbe potuto rendersi conto che in realtà non sussisteva alcun difetto.
(9) In casi urgenti, ad esempio in caso di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, l’acquirente ha il diritto di eliminare personalmente il difetto e di richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Tale intervento autonomo deve esserci comunicato immediatamente, se possibile in anticipo. Il diritto di intervenire autonomamente non sussiste se noi avessimo il diritto di rifiutare un adempimento successivo ai sensi delle disposizioni di legge.
(10) Se un termine adeguato fissato dall’acquirente per l’adempimento successivo è scaduto senza esito o è superfluo secondo le disposizioni di legge, l’acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto secondo le disposizioni di legge. In caso di difetto irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.
(11) Sono escluse le richieste di rimborso spese da parte dell’acquirente ai sensi del § 445a comma 1 del BGB (Codice civile tedesco), a meno che l’ultimo contratto nella catena di fornitura non sia un contratto di acquisto di beni di consumo (§§ 478, 474 BGB) o un contratto di consumo per la fornitura di prodotti digitali (§§ 445c comma 2, 327 comma 5, 327u BGB). I diritti dell’acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutili (§ 284 BGB) sussistono anche in caso di difetti della merce solo in conformità ai seguenti §§ 8 e 9.
§ 8 Altre responsabilità
(1) Salvo diversamente specificato nelle presenti CGA, comprese le disposizioni seguenti, rispondiamo in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.
(2) Siamo responsabili per il risarcimento dei danni, indipendentemente dal motivo giuridico, nell’ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, siamo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie attività; violazione irrilevante degli obblighi), solo
- per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute,
- per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è fondamentale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
(3) Le limitazioni di responsabilità derivanti dal paragrafo 2 si applicano anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni degli obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili secondo le disposizioni di legge. Esse non si applicano in caso di occultamento doloso di un difetto o di assunzione di una garanzia per la qualità della merce, né alle rivendicazioni dell’acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
(4) In caso di violazione di un obbligo che non consiste in un difetto, l’acquirente può recedere dal contratto o risolverlo solo se siamo responsabili della violazione dell’obbligo. È escluso il diritto di recesso dell’acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 del BGB, Codice civile tedesco). Per il resto si applicano i requisiti legali e le conseguenze giuridiche.
(5) Si avvisano gli operatori del Bear-Cut che è necessario effettuare un controllo finale dei risultati del taglio e dello stato del pneumatico. Dopo ogni utilizzo del Bear-Cut, è obbligo dell’operatore effettuare un controllo accurato dei risultati del taglio e dello stato del pneumatico.
(6) L’operatore della Bear-Cut è responsabile di eventuali danni al pneumatico o danni consequenziali causati da un uso improprio della Bear-Cut. È responsabilità dell’operatore utilizzare correttamente la Bear-Cut e assicurarsi che venga utilizzata esclusivamente per lo scopo previsto. L’operatore è pienamente responsabile di eventuali danni o danni conseguenti causati da un uso improprio. È indispensabile rispettare le specifiche di rifilatura fornite dai rispettivi produttori di pneumatici.
§ 9 Prescrizione
(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB (Codice civile tedesco), il termine di prescrizione generale per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata un’accettazione, la prescrizione decorre dall’accettazione.
(2) Se la merce è un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per un edificio in conformità con il suo uso abituale e che ha causato la sua difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione ai sensi della normativa di legge è di 5 anni dalla consegna (§ 438 comma 1 n. 2 BGB). Restano impregiudicate anche altre disposizioni speciali di legge in materia di prescrizione (in particolare § 438 comma 1 n. 1, comma 3, §§ 444, 445b BGB).
(3) I termini di prescrizione di cui sopra relativi al diritto di acquisto si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell’acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l’applicazione della prescrizione legale ordinaria (§§ 195, 199 BGB) non comporti in singoli casi una prescrizione più breve. Paragrafo 78 Le richieste di risarcimento danni dell’acquirente ai sensi del § 8 comma 2 frase 1 e frase 2(a) e ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore cadono in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 10 Scelta del diritto applicabile e foro competente
(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente sono regolati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
(2) Se l’acquirente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale in 48619 Heek. Lo stesso vale se l’acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB). In tutti i casi, tuttavia, abbiamo anche il diritto di intentare un’azione legale nel luogo di adempimento dell’obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGA o di un accordo individuale prioritario o nel foro competente generale dell’acquirente. Le disposizioni di legge prioritarie, in particolare quelle relative alle competenze esclusive, rimangono invariate.